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Riforma del Terzo Settore: cosa cambia per la tua organizzazione?

da | 21 Nov 2017 | Sportello fiscale | 0 commenti

Cari consiglieri, operatori, fundraiser, volontari, insomma tutti voi che ogni giorno spendete il vostro tempo e le vostre energie nell’ormai famoso Terzo Settore, avete sentito parlare della Riforma da poco approvata? Ma, soprattutto, avete ben compreso tutte le novità e come esse impatteranno sulla vostra organizzazione? In questo articolo proverò, senza la pretesa di essere pienamente esaustivo, di rispondere a queste e tante altre domande.

Cominciamo dall’inizio. Lo scorso 28 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e dell’istituto del 5 per mille. Qui mi focalizzerò, in particolare, sul primo decreto (D.Lgs. 117/2017) denominato Codice del Terzo Settore, con il quale viene riordinata tutta la normativa, vengono stabilite le disposizioni generali e comuni applicabili ai diversi enti che compongono il settore, dettando disposizioni in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, di contabilità e trasparenza. Per di più, in base alla loro dimensione, gli enti del Terzo Settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte[1].

Registro unico nazionale del Terzo Settore

Prima novità importante: sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il “Registro unico nazionale del Terzo Settore”, conditio sine qua non per accedere ai benefici, non solo di carattere tributario. Il Registro, operativamente gestito su base territoriale (Regioni o Province autonome) con modalità informatiche, si comporrà delle seguenti sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato;
  2. Associazioni di promozione sociale;
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore.

Nel Registro, oltre ad una serie di informazioni anagrafiche (denominazione, forma giuridica, sede legale, data di costituzione, generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e che ricoprono cariche sociali, ecc.), entro il 30 giugno di ciascun anno dovranno essere depositati bilanci e rendiconti delle raccolte fondi.

Le novità di carattere tributario della Riforma

Passando alle novità di carattere tributario, il Codice opera una decisa revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali. Come disposto dall’art. 79, si considerano “non commerciali” gli enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale e i cui proventi di natura non commerciale superano quelli di carattere commerciale. Alcune considerazioni:

  1. Per attività “non commerciali” si intendono: contributi da amministrazioni pubbliche, sovvenzioni, liberalità, raccolte pubbliche di fondi, quote associative e ogni altra entrata assimilabile. Tuttavia, al contrario di quanto previsto dalla vecchia normativa, sono considerate “commerciali” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici (questa disposizione non riguarderà le APS);
  2. Le entrate da sponsorizzazione non saranno conteggiate ai fini della perdita della qualifica fiscale. Questo sicuramente avvantaggerà tutte le attività di sponsorizzazione e cause related marketing.
  3. Nota dolente per quanto riguarda la perdita della qualifica di ente non commerciale: la normativa precedente prendeva in considerazione sia elementi di carattere quantitativo (entrate, uscite, immobilizzazioni) e sia elementi di carattere qualitativo (analisi dell’attività nel suo complesso); ora, invece, si terrà conto esclusivamente della prevalenza delle entrate commerciali su quelle non commerciali.

Con l’articolo 80 viene introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito, basato su diversi coefficienti da applicare a scaglioni sull’ammontare dei proventi commerciali eventualmente conseguiti.

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Determinazione del reddito.

Anche qui, alcune considerazioni:

  • Dalla tabella emerge subito che i coefficienti di redditività sono più alti rispetto a quelli previsti dal celeberrimo regime ex Legge n. 398/91 che, d’ora in poi, si continuerà ad applicare sole alle associazioni e società sportive dilettantistiche che decideranno di non iscriversi al Registro Unico.
  • Il suddetto regime non prevede nessuna agevolazione dal punto di vista dell’IVA, la quale pertanto andrà determinata nei modi ordinari.

Le APS e le ODV con ricavi non superiori a 130.000 euro possono invece optare per il nuovo regime forfetario che, sostanzialmente, con i dovuti accorgimenti ricalca il regime forfetario previsto per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale regime prevede i seguenti coefficienti di redditività:

  • Organizzazioni di volontariato: 1% dei ricavi percepiti;
  • Associazioni di promozione sociale: 3% dei ricavi percepiti.

Le agevolazioni fiscali previste dalla Riforma

Concludendo, con le misure di carattere agevolativo, la Riforma ha il pregio di rimodulare, semplificare e potenziare le numerose agevolazioni fiscali fino ad oggi vigenti in tema di erogazioni liberali. Nello specifico, il Codice del Terzo Settore prevede:

  • Una detrazione dall’Irpef delle persone fisiche pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Lo sgravio è elevato al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di Organizzazioni di Volontariato.
  • Una deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche, enti e società delle liberalità in denaro o in natura, erogate a favore degli ETS nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. È stato eliminato il tetto massimo di 70.000 euro previsto dalla Legge + Dai – Versi e, qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato (diminuito di tutte le deduzioni), l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
  • Un credito di imposta del 65%, denominato Social Bonus, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche (50% se compiute da enti e società) in favore degli enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Per approfondire tutti questi temi e conoscere nel dettaglio le novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, potete iscrivervi al corso della Scuola dedicato al tema.

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[1] Fonte: comunicato n. 37 del Consiglio dei Ministri

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